(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 12 luglio 2017) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis); Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello statuto; Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e in particolare l'art. 62 e l'art. 130; Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della giunta regionale del 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'art. 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti); Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 7 dicembre 2016; Visto il parere della struttura competente di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento della giunta regionale del 7 marzo 2017, n. 197; Visto il parere favorevole con osservazioni espresso dalla IV commissione consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello statuto, nella seduta del 5 aprile 2017; Visto il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali, espresso ai sensi dell'art. 66, comma 3 dello statuto, nella seduta del 7 aprile 2017; Visto l'ulteriore parere della struttura competente di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la deliberazione della giunta regionale del 26 giugno 2017, n. 681; Considerato quanto segue: 1. Per assicurare l'omogeneita' di applicazione sul territorio regionale delle disposizioni della legge regionale n. 65/2014, e' necessario, in particolare, fornire specifiche indicazioni in riferimento all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato e delle Unita' territoriali organiche elementari (UTOE), al dimensionamento dei piani, alla disciplina del territorio rurale, nonche' per la gestione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente. 2. E' necessario chiarire, con riferimento all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato nell'atto di avvio del procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione, che tale individuazione e' effettuata come ipotesi ai fini della convocazione della conferenza di copianificazione, per la valutazione di eventuali trasformazioni esterne al perimetro medesimo, fermo restando che il perimetro in oggetto viene definito negli atti di adozione e successiva approvazione del piano strutturale e del piano strutturale intercomunale. 3. E' necessario specificare che, al fine di conferire maggiore efficacia alle scelte di pianificazione contenute nel piano operativo, il piano strutturale puo' definire obiettivi specificatamente riferiti alle singole Unita' territoriali organiche elementari (UTOE) individuate dal piano medesimo, fermo restando che, ai sensi dell'art. 92, comma 7 della legge regionale n. 65/2014, il piano strutturale non ha valenza conformativa della disciplina dell'uso del suolo. 4. E' altresi' necessario specificare che la localizzazione e il dimensionamento delle singole previsioni edificatorie sono affidati in via esclusiva al piano operativo, al quale il piano strutturale riserva una pluralita' di opzioni pianificatorie, coerenti e compatibili con i contenuti statutari e strategici del piano medesimo. 5. E' opportuno, in riferimento ai contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fornire indicazioni in merito ai nuclei rurali, agli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici e agli ambiti periurbani. 6. E' necessario prevedere disposizioni in merito alla valutazione e al monitoraggio dei piani volte alla verifica del contenimento del consumo di suolo, della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio territoriale, nonche' dell'efficienza dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione. 7. L'art. 62, comma 2 della legge regionale n. 65/2014 stabilisce che la regione emani un regolamento per l'attuazione delle disposizioni relative alla qualita' degli insediamenti. 8. La disciplina che l'art. 62 della legge regionale n. 65/2014 rinvia ad un regolamento di attuazione risulta, per alcuni aspetti, strettamente connessa con i contenuti dei piani territoriali ed urbanistici, in quanto relativa alla riqualificazione del margine urbano e alla dotazione di spazi pubblici, di verde urbano e di connessione ecologica. 9. Risulta, pertanto, necessario, collocare nel presente regolamento la disciplina di attuazione prevista dall'art. 62, comma 1, lettera a) e lettera b), nella parte relativa alla dotazione e continuita' degli spazi pubblici, del verde urbano e del verde di connessione ecologica, della medesima legge regionale. 10. In conseguenza dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 62, come sopra citato, nel senso indicato nel punto 9 del presente preambolo, si rende necessario adeguare alcune definizioni e disposizioni del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale n. 2/R/2007. 11. E' opportuno fornire indirizzi per il raccordo tra le disposizioni della legge regionale sopra citata e le disciplina paesaggistica del piano di indirizzo territoriale approvato con deliberazione del consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio»), prevedendo a tal fine apposite linee guida approvate dalla giunta regionale per definire le modalita' applicative. 12. Al fine del monitoraggio della pianificazione sopra richiamato e' opportuno assicurare l'omogeneita' nella definizione dei dati relativi al dimensionamento dei piani, prevedendo un modello comune per la raccolta e il conferimento dei dati, secondo le indicazioni contenute nella medesima deliberazione della giunta regionale di cui al punto precedente. 13. Fermo restando che il regolamento si applica agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica adottati dopo la sua entrata in vigore, e' necessario stabilire che i comuni i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, abbiano gia' avviato il procedimento di formazione di strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica provvedano ad integrare, qualora necessario, gli atti relativi a tali strumenti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento. 14. Ritenuto di recepire le osservazioni contenute nel sopra citato parere della commissione consiliare e di apportare al testo del regolamento le modifiche conseguenti all'accoglimento delle medesime; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 130 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento disciplina: a) i criteri per l'elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui agli articoli 92, 94 e 95 della medesima legge regionale; b) le analisi che evidenziano la coerenza esterna ed interna delle previsioni dei piani; c) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale; d) il monitoraggio di cui all'art. 15 della legge regionale n. 65/2014. 2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 62, comma 1, lettera a) e lettera b) e comma 2 della legge regionale n. 65/2014, il presente regolamento stabilisce, altresi', disposizioni per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica dirette a perseguire la qualita' degli insediamenti con riferimento: a) alla riqualificazione del margine urbano con riferimento alla qualita' dei fronti costruiti e delle aree agricole periurbane; b) alla dotazione e continuita' degli spazi pubblici, del verde urbano e del verde di connessione ecologica. 3. Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, in attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, con apposita deliberazione della giunta regionale sono approvati: a) le linee guida di raccordo tra le disposizioni contenute nella legge regionale n. 65/2014 e la disciplina paesaggistica del Piano di indirizzo territoriale (PIT) approvato con deliberazione del consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); b) le tabelle relative al dimensionamento dei piani strutturali e dei piani operativi, anche in riferimento alle previsioni attuate dai previgenti regolamenti urbanistici; c) l'elenco dei dati per il monitoraggio della pianificazione, di cui all'art. 15 della legge regionale n. 65/2014.