(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 27 del 12 luglio 2017) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
  (Omissis); 
  Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello statuto; 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio) e in particolare l'art. 62 e l'art. 130; 
  Visto  il  regolamento  di  attuazione  emanato  con  decreto   del
Presidente della  giunta  regionale  del  9  febbraio  2007,  n.  2/R
(Regolamento  di  attuazione  dell'art.  37,  comma  3,  della  legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del  territorio»
- Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti); 
  Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del
7 dicembre 2016; 
  Visto il parere della struttura  competente  di  cui  all'art.  17,
comma 4, del regolamento interno della  giunta  regionale  19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento della giunta regionale del 7 marzo 2017, n. 197; 
  Visto il parere  favorevole  con  osservazioni  espresso  dalla  IV
commissione consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello  statuto,
nella seduta del 5 aprile 2017; 
  Visto il parere favorevole del consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso ai sensi dell'art. 66, comma 3 dello statuto,  nella  seduta
del 7 aprile 2017; 
  Visto l'ulteriore parere della struttura competente di cui all'art.
17, comma 4, del regolamento interno della giunta regionale 19 luglio
2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della giunta regionale del 26  giugno  2017,
n. 681; 
 
                             Considerato 
                            quanto segue: 
 
  1. Per assicurare  l'omogeneita'  di  applicazione  sul  territorio
regionale delle disposizioni della legge  regionale  n.  65/2014,  e'
necessario,  in  particolare,  fornire  specifiche   indicazioni   in
riferimento   all'individuazione   del   perimetro   del   territorio
urbanizzato e delle Unita' territoriali organiche elementari  (UTOE),
al dimensionamento dei piani, alla disciplina del territorio  rurale,
nonche' per la  gestione  ed  il  recupero  del  patrimonio  edilizio
esistente. 
  2. E' necessario chiarire, con riferimento  all'individuazione  del
perimetro  del  territorio  urbanizzato  nell'atto   di   avvio   del
procedimento di formazione degli  strumenti  di  pianificazione,  che
tale  individuazione  e'  effettuata  come  ipotesi  ai  fini   della
convocazione della conferenza di copianificazione, per la valutazione
di eventuali trasformazioni  esterne  al  perimetro  medesimo,  fermo
restando che il perimetro in oggetto viene  definito  negli  atti  di
adozione e successiva approvazione del piano strutturale e del  piano
strutturale intercomunale. 
  3. E' necessario specificare che, al  fine  di  conferire  maggiore
efficacia  alle  scelte  di  pianificazione   contenute   nel   piano
operativo,   il   piano   strutturale   puo'    definire    obiettivi
specificatamente riferiti alle singole Unita' territoriali  organiche
elementari (UTOE) individuate dal piano medesimo, fermo restando che,
ai sensi dell'art. 92, comma 7 della legge regionale n.  65/2014,  il
piano  strutturale  non  ha  valenza  conformativa  della  disciplina
dell'uso del suolo. 
  4. E' altresi' necessario specificare che la  localizzazione  e  il
dimensionamento delle singole previsioni edificatorie  sono  affidati
in via esclusiva al piano operativo, al quale  il  piano  strutturale
riserva  una  pluralita'  di  opzioni  pianificatorie,   coerenti   e
compatibili  con  i  contenuti  statutari  e  strategici  del   piano
medesimo. 
  5. E' opportuno, in riferimento ai  contenuti  degli  strumenti  di
pianificazione territoriale e  urbanistica,  fornire  indicazioni  in
merito ai nuclei rurali, agli  ambiti  di  pertinenza  dei  centri  e
nuclei storici e agli ambiti periurbani. 
  6. E' necessario prevedere disposizioni in merito alla  valutazione
e al monitoraggio dei piani volte alla verifica del contenimento  del
consumo di suolo, della salvaguardia e valorizzazione del  patrimonio
territoriale, nonche' dell'efficienza dei procedimenti di  formazione
degli strumenti di pianificazione. 
  7. L'art. 62, comma 2 della legge regionale n.  65/2014  stabilisce
che  la  regione  emani  un  regolamento   per   l'attuazione   delle
disposizioni relative alla qualita' degli insediamenti. 
  8. La disciplina che l'art. 62 della  legge  regionale  n.  65/2014
rinvia ad un regolamento di attuazione risulta, per  alcuni  aspetti,
strettamente connessa con  i  contenuti  dei  piani  territoriali  ed
urbanistici, in quanto relativa  alla  riqualificazione  del  margine
urbano e alla dotazione di spazi  pubblici,  di  verde  urbano  e  di
connessione ecologica. 
  9.  Risulta,   pertanto,   necessario,   collocare   nel   presente
regolamento la disciplina di attuazione prevista dall'art. 62,  comma
1, lettera a) e lettera b), nella parte  relativa  alla  dotazione  e
continuita' degli spazi pubblici, del verde urbano  e  del  verde  di
connessione ecologica, della medesima legge regionale. 
  10. In conseguenza dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 62,
come sopra citato, nel  senso  indicato  nel  punto  9  del  presente
preambolo,  si  rende  necessario  adeguare  alcune   definizioni   e
disposizioni del regolamento emanato con decreto del presidente della
giunta regionale n. 2/R/2007. 
  11.  E'  opportuno  fornire  indirizzi  per  il  raccordo  tra   le
disposizioni della legge  regionale  sopra  citata  e  le  disciplina
paesaggistica del  piano  di  indirizzo  territoriale  approvato  con
deliberazione del consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37  (Atto  di
integrazione del Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di
piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'art. 19  della  legge
regionale  10  novembre  2014,  n.  65  «Norme  per  il  governo  del
territorio»), prevedendo a tal fine apposite  linee  guida  approvate
dalla giunta regionale per definire le modalita' applicative. 
  12. Al fine del monitoraggio della pianificazione sopra  richiamato
e' opportuno assicurare  l'omogeneita'  nella  definizione  dei  dati
relativi al dimensionamento dei piani, prevedendo un  modello  comune
per la raccolta e il conferimento dei dati,  secondo  le  indicazioni
contenute nella medesima deliberazione della giunta regionale di  cui
al punto precedente. 
  13. Fermo restando che il regolamento  si  applica  agli  strumenti
della pianificazione territoriale o urbanistica adottati dopo la  sua
entrata in vigore, e' necessario stabilire che i comuni i quali, alla
data di entrata in vigore del regolamento, abbiano  gia'  avviato  il
procedimento   di   formazione   di   strumenti   di   pianificazione
territoriale  o  urbanistica   provvedano   ad   integrare,   qualora
necessario, gli atti relativi  a  tali  strumenti,  nel  rispetto  di
quanto disposto dal presente regolamento. 
  14. Ritenuto di recepire le osservazioni contenute nel sopra citato
parere della commissione consiliare  e  di  apportare  al  testo  del
regolamento le modifiche conseguenti all'accoglimento delle medesime; 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. In attuazione di  quanto  previsto  dall'art.  130  della  legge
regionale  10  novembre  2014,  n.  65  (Norme  per  il  governo  del
territorio), il presente regolamento disciplina: 
  a)   i   criteri   per   l'elaborazione   degli   strumenti   della
pianificazione territoriale ed urbanistica di cui agli  articoli  92,
94 e 95 della medesima legge regionale; 
  b) le analisi che evidenziano la coerenza esterna ed interna  delle
previsioni dei piani; 
  c) la valutazione degli effetti  attesi  a  livello  paesaggistico,
territoriale, economico e sociale; 
  d) il monitoraggio di cui all'art.  15  della  legge  regionale  n.
65/2014. 
  2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 62, comma 1,  lettera
a) e lettera b) e comma  2  della  legge  regionale  n.  65/2014,  il
presente  regolamento  stabilisce,  altresi',  disposizioni  per  gli
strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica dirette  a
perseguire la qualita' degli insediamenti con riferimento: 
  a) alla riqualificazione del margine urbano  con  riferimento  alla
qualita' dei fronti costruiti e delle aree agricole periurbane; 
  b) alla dotazione e continuita' degli  spazi  pubblici,  del  verde
urbano e del verde di connessione ecologica. 
  3. Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento,  in
attuazione  di  quanto  previsto  ai  commi  1  e  2,  con   apposita
deliberazione della giunta regionale sono approvati: 
  a) le linee guida di raccordo tra le disposizioni  contenute  nella
legge regionale n. 65/2014 e la disciplina paesaggistica del Piano di
indirizzo  territoriale  (PIT)  approvato   con   deliberazione   del
consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto  di  integrazione  del
Piano  di  indirizzo  territoriale  (PIT)  con   valenza   di   piano
paesaggistico.  Approvazione  ai  sensi  dell'art.  19  della   legge
regionale  10  novembre  2014,  n.  65  (Norme  per  il  governo  del
territorio); 
  b) le tabelle relative al dimensionamento dei piani  strutturali  e
dei piani operativi, anche in riferimento alle previsioni attuate dai
previgenti regolamenti urbanistici; 
  c) l'elenco dei dati per il monitoraggio della  pianificazione,  di
cui all'art. 15 della legge regionale n. 65/2014.